Tribunale di Firenze, dicembre 2012
Autore: francesco - Pubblicato il 14 gennaio 2013
[A] Le recenti pronunce giurisprudenziali tendono a superare anche la distinzione tra atti o provvedimenti e comportamenti, trattandosi di posizioni giuridiche soggettive intangibili dalla pubblica amministrazione anche nell’esercizio dell’attività provvedimentale a fronte delle quali permane la giurisdizione del giudice ordinario. [B] Sul c.d. criterio del maximum standard secondo il quale caso per caso il valore di forza costituzionale sarà protetto dal contenuto normativo che, a qualsiasi livello - nazionale, sovranazionale, internazionale - sia in grado di prendersene più cura. [C] Appare irragionevole - e costituzionalmente illegittima - nell'ordinamento interno la differenza che si realizzerebbe nella tutela del medesimo diritto fondamentale a seconda che sia dedotto dinanzi al giudice amministrativo o al giudice ordinario, dal momento che solo in quest'ultimo caso la sentenza di secondo grado sarà soggetta a ricorso per Cassazione. [D] La controversia in esame – relativa ai possibili danni alla salute derivanti dalle polveri sottili e dai rumori - non ha ad oggetto un provvedimento in materia urbanistica, ma l'asserita lesione di un bene inviolabile (quale il diritto alla salute) che proprio in quanto inviolabile non può essere conformato dal potere pubblico e limitato da provvedimenti amministrativi
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